Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato al 31.12.2015 la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
Recentemente poi l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” con le novità introdotte dalla Legge di stabilità e con i “quesiti più frequenti”
nei quali, tra gli altri, vengono sostanzialmente confermati anche gli
orientamenti di prassi enunciati dalla stessa Agenzia nelle Circolari n.
29/E/2013 e n. 11/E/2014.
nei quali, tra gli altri, vengono sostanzialmente confermati anche gli
orientamenti di prassi enunciati dalla stessa Agenzia nelle Circolari n.
29/E/2013 e n. 11/E/2014.
Le principali caratteristiche dell’agevolazione sono:
- le spese sostenute devono essere finalizzate all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;
- l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015;
- la detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000;
- la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il presupposto fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione in questione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali; le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26.06. 2012.
Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse
(per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). Il bonus
non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio
immobile.
(per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). Il bonus
non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio
immobile.
L’Agenzia delle entrate, nella C.M. n.
29/E/2013 ha inoltre precisato che gli interventi edilizi che
consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
29/E/2013 ha inoltre precisato che gli interventi edilizi che
consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole
unità immobiliari residenziali; - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti
nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia,
di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è inoltre necessario che:
- che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese;
- aver sostenuto le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26.06.2012;
non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano
sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione, purché siano già
avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i detti beni
sono destinati.
Per quanto riguarda i beni agevolabili la detrazione spetta per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra
questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte,
pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di
altri complementi di arredo. - grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+
(A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti,
l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo
di etichetta energetica.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
L’importo massimo della spesa agevolabile ammonta ad euro 10.000
(indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione), mentre la detrazione spettante, nella misura del 50%,
deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo.
(indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione), mentre la detrazione spettante, nella misura del 50%,
deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo.
In merito alle modalità di
sostenimento della spesa l’Agenzia delle entrate ha precisato che per
usufruire della detrazione del 50% per tali tipologie di spese i
pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale nei quali dovranno essere indicati:
sostenimento della spesa l’Agenzia delle entrate ha precisato che per
usufruire della detrazione del 50% per tali tipologie di spese i
pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale nei quali dovranno essere indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
E’ consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Nelle risposte ai quesiti più frequenti posti alla fine della guida viene confermato che:
- gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico non consentono di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
- è possibile usufruire della detrazione anche nel caso in cui vengano acquistati mobili all’estero
fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e
si eseguono i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati
in Italia; - è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat); quando si effettua il pagamento con bonifico bancario
troverà applicazione l’art. 25 del D.L. n. 78/2010, che prevede
l’obbligo per banche o Poste Spa di applicare una ritenuta che, dal 01.01.2015 è stata elevata all’8% (4% fino al 31.12.2014); - tra gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale; - nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito e venga rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente,
è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è
indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è
riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla
corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e
ora); - non è previsto un lasso temporale dalla
fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere
acquistati i mobili e gli elettrodomestici: la data entro cui si possono
acquistare i beni agevolati è il 31.12.2015.