A seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del
Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in
attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il
2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno
tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con
l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi
dell’Amministrazione finanziaria.
Più precisamente, mentre gli
intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di
importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i
professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari
finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno
trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi
con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse
collegate.
In considerazione della nuova previsione introdotta e
in virtù del fatto che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo
Pec, i professionisti erano tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre
2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on
line.
Questo, almeno, fino a quando l’Agenzia delle Entrate,
con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 non ha chiarito che i
soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono più
tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.
Ma,
si badi bene, tale precisazione non esclude dall’obbligo di
comunicazione tutti i soggetti: ben più ampia è la platea dei soggetti
interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli
operatori la cui pec è già presente nell’indice nazionale.
Infatti,
tale indice è alimentato dagli indirizzi pec inviati dalle società e
dalle imprese individuali al Registro delle imprese, nonché da quelli
forniti dai professionisti ai rispettivi Ordini e alle Pubbliche
amministrazioni al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione.
I soggetti interessati dalle disposizioni di
cui al provvedimento dello scorso 8 agosto sono invece tutti i soggetti
di cui all’art. 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, ovvero, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori
commercialisti ed esperti contabili:
– ogni altro soggetto che
rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che
svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri
associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi
compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e
patronati;
– i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria
o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a
qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti
di titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all’amministrazione di società; la costituzione, la
gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi;
– i prestatori di servizi relativi a società e trust;
– le società di revisione iscritte nell’albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
Ebbene,
appare immediato comprendere come gli intermediari finanziari, i
professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall’invio
dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate, mentre permane l’obbligo
per i consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini
professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle
imprese.
In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora
sussistente l’obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio
indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.
Dubbi
sono stati sollevati invece con riferimento ai revisori contabili non
iscritti ad altri Albi, per i quali, se da un lato è vero che gli stessi
hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall’altro non è
ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere
gli indirizzi stessi all’indice nazionale.
Da ultimo vuole essere sottolineato un ulteriore dubbio con riferimento ai soggetti tenuti a comunicare l’indirizzo Pec.
Nel
Provvedimento dell’8 agosto si chiarisce che sono tenuti ad inviare
l’indirizzo Pec soltanto i potenziali soggetti destinatari delle
richieste di cui al provvedimento in oggetto. A rigore di logica,
dunque, tutti coloro che prestano la loro consulenza esclusivamente a
soggetti che non svolgono operazioni con l’estero non sarebbero comunque
tenuti alla trasmissione dell’indirizzo Pec.
Un’interpretazione, questa, che sicuramente necessita di maggiori chiarimenti.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/pec-la-trasmissione-solo-per-pochi,3,24161