Le comunicazioni
all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i beni dell’impresa
concessi in godimento a soci o familiari e dei soci o familiari
dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei
confronti dell’impresa andranno effettuate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni
sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le
capitalizzazioni sono stati ricevuti.
I nuovi termini di trasmissione sono contenuti nel provvedimento del 16 aprile,
firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica la
scadenza del 30 aprile, precedentemente fissata dal provvedimento del 2
agosto 2013.
Chi deve effettuare la comunicazione
Questi i contribuenti interessati dall’adempimento e l’oggetto della comunicazione:
- coloro che esercitano attività d’impresa, sia in
forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati relativi ai
soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa,
nell’anno d’imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un
importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore
a 3.600 euro - coloro che esercitano attività d’impresa, sia in
forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati dei soci e
dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni
dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il
corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di
mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta
precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare
che ha ricevuto il bene in godimento.
La previsione di trenta giorni successivi rispetto al momento della
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi consente
l’utilizzo di elementi che al momento della dichiarazione hanno già
concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando
il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di
godimento), per coloro che ricevono in godimento beni aziendali, e
determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i
concedenti i beni in godimento.
La soluzione adottata, inoltre, consente di evitare la
concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento dichiarativo e di
quello comunicativo.