Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali,
imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000
comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla
dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Durante Telefisco 2014 i
tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che la
compensazione può essere effettuata prima della presentazione della
dichiarazione del redditi (munita di visto).
Legge di stabilità –
La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo
alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le
regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte
dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la
compensazione dei crediti Iva.
Visto – In
particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità
2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef e Ires), per le
relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto
in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del
credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente:
a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione
della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare
il controllo contabile.
Presentazione – Per
quanto riguarda il credito Iva, l’utilizzo superiore a € 5.000 è
consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione Iva. È dunque necessario che la dichiarazione Iva sia
inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la
compensazione. Inoltre, qualora il credito utilizzato superi il limite
di € 15.000, è necessario che la dichiarazione Iva sia munita di visto
di conformità. Per consentire la compensazione, è stata concessa la
possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma a partire
dal primo febbraio di ogni anno.
Unico – Alla
luce di tale particolare procedura da rispettare in caso di
compensazione del credito Iva in occasione di Telefisco 2014 è stato
chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se le compensazioni di
crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano
comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione
munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e
solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.
Agenzia delle Entrate –
A tale domanda l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “a differenza di
quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro,
per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere
effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito
emerge, la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di
preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo
in compensazione”. In sostanza diversamente dalle regole Iva, la norma
non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi
le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione
(anche presentata in futuro) sia munita del visto.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/compensazione-prima-dell-invio,3,19722