• MANCA LA PROROGA, MA CI SARA’ “PIU’ TEMPO” PER SPEDIRE LO SPESOMETRO

    08 Novembre / Senza categoria

    La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi: restano confermate le scadenze del
    12 novembre 2013 (per i soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per
    gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la
    comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno
    2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
    Lo prevede, testualmente, un comunicato stampa diramato
    ieri sera dall’Agenzia delle Entrate, nel quale si annuncia anche la
    proroga al 31 gennaio 2014 (in questo caso con provvedimento
    direttoriale) della comunicazione, da parte degli operatori finanziari, dei dati rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate.
    Dunque, per gli operatori finanziari vi è la proroga senza dubbi, mentre per gli altri operatori no, c’è solo più tempo.
    Eppure, a fronte dei ritardi dell’Agenzia nel rilasciare il modello e il software di controllo (del
    6 novembre l’ultimo aggiornamento, pubblicato sul sito dell’Agenzia,
    però, solo ieri), ben ci sarebbero state le ragioni per intervenire direttamente sul provvedimento del 2 agosto 2013,
    che fissa le scadenze in questione, modificandole. Sfuggono pertanto le
    ragioni della scelta operata dall’Agenzia delle Entrate.
    Anche perché il comunicato stampa, in sé, non sembra risolvere il dubbio delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal provvedimento.
    Se, peraltro affatto pacificamente, i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno valenza di atto normativo regolamentare, è difficile che un comunicato stampa possa derogare ai precetti ivi contenuti.
    In passato, con riferimento alle comunicazioni black list, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 54 del 28 ottobre 2010) aveva chiarito che, in sede di controllo, non avrebbe applicato sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi alla prima scadenza, a condizione che i contribuenti avessero provveduto a sanare le eventuali violazioni con comunicazione integrativa.
    In un successivo documento di prassi (circolare n. 2 del 28 gennaio 2011) la stessa Agenzia aveva poi sottolineato che il presupposto per poter procedere alla regolarizzazione di violazioni commesse senza l’applicazione delle relative sanzioni era comunque l’inoltro di una comunicazione, originaria e valida, seppur incompleta e/o non esatta.
    Secondo l’Agenzia, restava preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dall’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della comunicazione.
    Tuttavia, per dare un senso al comunicato stampa di ieri che parla di apertura del canale comunicativo Entratel fino al 31 gennaio 2014, si è autorizzati a ritenere che il primo invio possa essere effettuato anche successivamente alla scadenza del 12 novembre.
    D’altra parte, il principio della buona fede e quello della tutela dell’affidamento,
    oltre ad essere chiaramente previsti dallo Statuto del contribuente,
    sono anche principi di derivazione costituzionale, sicché diventa difficile sostenere che in caso di ritardo possano essere irrogate sanzioni di sorta.
    Senza dimenticare, sempre per restare in tema di Statuto del contribuente, che l’intero impianto regolamentare sottostante lo spesometro o comunicazione polivalente risulta in evidente contrasto con l’art. 3, comma 2 dello Statuto, norma in base alla quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
    Tale argomentazione è stata da più parti evidenziata per supportare la richiesta di proroga, ma resta valida nella denegata ipotesi di irrogazione di sanzioni, comunque non dovute in quanto la scadenza, stabilita da un provvedimento regolamentare, risulta essere contra legem.
    Da ultimo, occorre segnalare che il comunicato stampa di ieri estende la validità degli invii all’Archivio dei rapporti finanziari fino al 31 gennaio 2014.
    Entro
    lo stesso termine – precisa sempre l’Agenzia – gli operatori finanziari
    potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii (lo stesso vale, peraltro, anche per lo spesometro).

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_440479.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_440479.aspx&utm_campaign=articolo

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