Capita sempre più di frequente che, nelle pieghe dei provvedimenti legislativi, siano inseriti interventi poco attinenti al tema trattato dalla norma, ma che hanno un impatto economico e operativo non trascurabile.
È il caso del DL 102/2013, convertito nella L. 124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e
di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici.
In sede di conversione è stato inserito il comma 2-bis all’art. 12
prevedendo che, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo
d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Si tratta di una norma, in sé, alquanto criptica che sembra recare, tuttavia, effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che ovviamente per i soggetti IRPEF.
Il contributo in questione è quello sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicato generalmente in polizza alla voce contributo servizio sanitario nazionale.
Tale
contributo obbligatorio, ferma restando la deducibilità nella
determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le
regole dell’art. 164 del TUIR, per consolidata prassi era deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF in base all’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR. A partire dal 2012, la L. 92/2012 (riforma Fornero) ne ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede l’importo di 40 euro.
Dal
2014, viene meno anche quest’ultima norma ed è pertanto prevista, in
via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Su UNICO 2015, quindi, non sarà più possibile indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile.
Ma l’effetto più rilevante, sembra aversi sul fronte di imprese e professionisti.
Come
si è accennato, ad oggi le spese di assicurazione relative ai veicoli
sono deducibili per entrambi i redditi in base all’art. 164 del TUIR,
trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei veicoli.
Nell’ambito
delle spese di assicurazione si considera anche il contributo al
servizio sanitario nazionale, calcolato nella misura del 10,5% sui premi dovuti, che è anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio.
Posto che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, a partire dal 2014 sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella
determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo.
D’altra parte, se la norma riguardasse solo le persone fisiche, il
riferimento all’IRAP sarebbe incoerente.
Così stando le cose, si avrà un impatto amministrativo per niente banale (diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile
del premio assicurativo) così come non banale sarà l’effetto economico
su alcune fattispecie per le quali la deducibilità dei costi relativi
all’autovettura è ancora percentualmente apprezzabile.
È il caso, ad esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella misura del 70%.
In tutte le altre ipotesi, si tratterà di evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella al 20%. Più che il maggior onere (in molti casi meno di dieci euro) comunque esistente, un’ulteriore variazione in aumento da gestire.
http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=439880
CONTRIBUTO SSN SULLE ASSICURAZIONI AUTO DAL 2014 INDEDUCIBILE PER TUTTI
06 Novembre / Senza categoria