Nel corso della riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga delle agevolazioni fiscali per le gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli concernenti la riqualificazione energetica degli edifici. Le detrazioni fiscali, in particolare, sono differite almeno fino al 31 dicembre 2013. Si tratta, in particolare, della detrazione IRPEF delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale che è stata portata “a regime” dall’art. 16-bis
del TUIR e della detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute in
relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione
energetica degli edifici esistenti.
In relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie, stando all’ultima bozza di DL circolata, sarebbe prorogata la detrazione “potenziata” al 50% nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro
(si ricorda che la detrazione è stata elevata al 50% dall’art. 11 del
DL n. 83/2012, conv. con modifiche dalla L. n. 134/2012, originariamente
per le spese documentate, sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30
giugno 2013). A tal proposito, viene previsto che il bonus sulle
ristrutturazioni al 50% riguardi anche gli arredi fissi (cucine, armadi a muro, bagni) e i lavori per l’adeguamento alle norme antisismiche.
Nel decreto legge approvato ieri dal Governo, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici,
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici, sostenere la diversificazione energetica,
promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo
sviluppo tecnologico e conseguire gli obiettivi nazionali in materia
energetica e ambientale, è stata potenziata la detrazione fiscale del 55% in vigore fino al 30 giugno
2013. Si ricorda che la detrazione IRPEF/IRES introdotta dall’art. 1,
commi 344-349 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) era
stata da ultimo prorogata alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013
dal DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito (art. 11, commi 2 e 3).
In particolare, per gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici è elevata al 65% la percentuale di detrazione, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.
Da
quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 2013 n. 6, inoltre, non sarebbero previste ulteriori proroghe di
tale agevolazione.
Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio),
spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65%
degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Proprio nell’ottica di recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica:
–
viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della
prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro,
delle caratteristiche termiche dell’edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
– vengono fissati i requisiti minimi di
prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in
funzione dei costi. I requisiti, da applicarsi agli edifici nuovi e a
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5
anni;
– nasce la definizione di “edifici a energia quasi zero”
e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite
l’attuazione di un Piano nazionale che comprenda l’indicazione del modo
in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di
miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure
finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici.
Entro il 31 dicembre 2020,
tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia
quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle
Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno
rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
Viene previsto, infine, un sistema di certificazione della prestazione energetica degli
edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché
raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La
redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita
o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, nonché per gli
edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_425261.aspx