Con Circolare
10 maggio 2013, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito all’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai
rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti
finanziari (ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 642/1972).
In
particolare, è stato precisato che:
- i
conti correnti scontano una tassazione fissa (per le persone
fisiche euro 34,20 annui, per gli altri soggetti euro 100,00); - i
conti deposito sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo
in misura proporzionale (1,5 per mille a partire dal 2013); - l’imprenditore
individuale intestatario di un conto
corrente deve pagare l’imposta di bollo nella misura prevista per
le persone fisiche (euro 34,20 annui). In questo caso, tuttavia, al
contribuente non è data la possibilità di disporre del limite massimo del
prelievo proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato per le persone
giuridiche ad euro 4.500,00; - “l’imposta
di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione
e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro
il 31 dicembre 2000, che scontano l’imposta sui premi nella misura del
2,5 per cento”; - per
le fondazioni bancarie l’imposta di bollo opera al pari delle imprese.
Le Entrate chiariscono che nel caso di rapporti finanziari con enti
statali si applica l’imposta pari ad euro 1,81, quando la somma
supera euro 77,47; - i
soggetti individuati dall’art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972, che
risultano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di
bollo in modo virtuale, sono tenuti al versamento dell’acconto
dell’imposta entro il 16 aprile di ogni anno; - non è tenuta all’applicazione dell’imposta
in esame la società industriale che emette titoli, in quanto non è
equiparabile ad un ente gestore.