• IMPOSTA DI BOLLO: CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    13 Maggio / Senza categoria

    Con Circolare
    10 maggio 2013, n. 15, l’Agenzia delle Entrate
    ha fornito chiarimenti in
    merito all’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai
    rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti
    finanziari (ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 642/1972)
    .

    In
    particolare, è stato precisato che:

    • i
      conti correnti scontano una tassazione fissa (per le persone
      fisiche euro 34,20 annui, per gli altri soggetti euro 100,00);
    • i
      conti deposito sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo
      in misura proporzionale
      (1,5 per mille a partire dal 2013);
    • l’imprenditore
      individuale
      intestatario di un conto
      corrente
      deve pagare l’imposta di bollo nella misura prevista per
      le persone fisiche
      (euro 34,20 annui). In questo caso, tuttavia, al
      contribuente non è data la possibilità di disporre del limite massimo del
      prelievo proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato per le persone
      giuridiche ad euro 4.500,00;
    • l’imposta
      di bollo non trova applicazione
      per le polizze di assicurazione
      e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro
      il 31 dicembre 2000
      , che scontano l’imposta sui premi nella misura del
      2,5 per cento”
      ;
    • per
      le fondazioni bancarie l’imposta di bollo opera al pari delle imprese.
      Le Entrate chiariscono che nel caso di rapporti finanziari con enti
      statali
      si applica l’imposta pari ad euro 1,81, quando la somma
      supera euro 77,47
      ;
    • i
      soggetti individuati dall’art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972, che
      risultano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di
      bollo in modo virtuale
      , sono tenuti al versamento dell’acconto
      dell’imposta entro il 16 aprile di ogni anno;
    •  non è tenuta all’applicazione dell’imposta
      in esame la società industriale che emette titoli, in quanto non è
      equiparabile ad un ente gestore.
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