La Corte
di Cassazione ha statuito che il socio lavoratore che esercita come
amministratore dev’essere iscritto anche alla gestione separata, dichiarando
l’illegittimità dell’unificazione della posizione previdenziale a seconda
dell’attività prevalente.
Nello
specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8666 del 9 aprile 2013,
ha confermato che non trova applicazione la suddetta unificazione della
contribuzione (art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996), nel caso di esercizio di
attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di
coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma, per
la quale vige l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.