• MANCATO RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTI D’IMPOSTA

    10 Aprile / Senza categoria
    Per i
    percipienti i cui emolumenti sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto
    d’imposta il ricevimento della certificazione da parte del sostituto d’imposta
    permette di scomputare la ritenuta subita nella propria dichiarazione dei
    redditi, in quanto ne attesta l’effettuazione.
    I sostituiti
    che non hanno ancora ricevuto la suddetta certificazione potrebbero essere
    preoccupati per le conseguenze negative connesse all’inadempimento del
    sostituto, ossia la potenziale impossibilità dello scomputo della ritenuta
    subita dalle imposte sui redditi dovute.
    Occorre
    evidenziare che è tutt’altro che infrequente il caso in cui il sostituto di
    imposta, non sempre attento e tempestivo nell’adempiere ai suoi obblighi, di
    sua iniziativa e quindi senza richieste, proceda sia pur tardivamente alla consegna
    della certificazione; pertanto il sostituito, soprattutto se dovrà compilare il
    modello UNICO, può
    serenamente
    attendere per altro tempo, visto che l’appuntamento con la liquidazione delle
    imposte è ancora lontano.
    Tuttavia, se
    si stanno avvicinando i termini di scadenza di tale liquidazione ed il
    sostituto non ha ancora fornito la certificazione, è necessario che il
    sostituito si attivi e solleciti la consegna, dapprima in maniera informale tramite
    telefonata e, in caso di perdurante incuria del sostituto, mediante una
    successiva comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R.
    Ma cosa
    succede se, nonostante le richieste del sostituito, il sostituto continua
    imperterrito a non fornire la certificazione?
    In passato
    si è dibattuto sugli effetti della mancata consegna della certificazione da
    parte del sostituto di imposta. A fronte della tesi dell’Agenzia delle Entrate,
    espressa nel Forum di Italia Oggi del 19.05.2007, secondo cui solamente la
    certificazione del sostituto costituisce prova di aver subito la ritenuta, si è
    al contrario sostenuto che
    in ogni caso
    tale certificazione non è necessaria al fine dello scomputo delle ritenute
    subite, in quanto l’art. 22 del TUIR prevede lo scomputo delle ritenute ” operate”,
    senza che si faccia riferimento a quelle certificate o versate.
    In tempi più
    recenti l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68/E del 19.03.2009, ha
    mutato la propria posizione e ha affermato che lo scomputo delle ritenute operate
    a lavoratori autonomi e imprenditori è ammesso anche in assenza della
    certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, purché il sostituito sia in
    grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta. Ciò può avvenire
    tramite esibizione congiunta sia della fattura che della documentazione
    proveniente da banche o altri intermediari finanziari attraverso le quali si
    riesca a dimostrare l’importo del compenso percepito al netto della ritenuta,
    così come evidenziato nella fattura.
    Quindi il
    sostituito deve provare che ha ricevuto un pagamento corrispondente all’importo
    della fattura al netto della ritenuta; ciò sarà possibile se l’incasso avviene mediante
    l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali: bonifico, Ri.Ba., carta di
    credito o di debito, assegno bancario o circolare, R.I.D..
    Non è
    possibile dimostrare di aver subito la ritenuta se si è ricevuto un pagamento
    in contanti, in quanto manca la prova certa di aver incassato la somma indicata
    nella fattura al netto della ritenuta.
    Pertanto, il
    sostituito che comunque è in grado di dimostrare che ha subito le ritenute, non
    ha bisogno della certificazione del sostituto di imposta per scomputarle.
    Quindi, alla
    luce di ciò, al sostituito conviene comportarsi in modo tale da rendere
    superflua la certificazione, e quindi incassare tramite mezzi di pagamento
    diversi dal contante.
  • Lascia un commento