Per i
percipienti i cui emolumenti sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto
d’imposta il ricevimento della certificazione da parte del sostituto d’imposta
permette di scomputare la ritenuta subita nella propria dichiarazione dei
redditi, in quanto ne attesta l’effettuazione.
percipienti i cui emolumenti sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto
d’imposta il ricevimento della certificazione da parte del sostituto d’imposta
permette di scomputare la ritenuta subita nella propria dichiarazione dei
redditi, in quanto ne attesta l’effettuazione.
I sostituiti
che non hanno ancora ricevuto la suddetta certificazione potrebbero essere
preoccupati per le conseguenze negative connesse all’inadempimento del
sostituto, ossia la potenziale impossibilità dello scomputo della ritenuta
subita dalle imposte sui redditi dovute.
che non hanno ancora ricevuto la suddetta certificazione potrebbero essere
preoccupati per le conseguenze negative connesse all’inadempimento del
sostituto, ossia la potenziale impossibilità dello scomputo della ritenuta
subita dalle imposte sui redditi dovute.
Occorre
evidenziare che è tutt’altro che infrequente il caso in cui il sostituto di
imposta, non sempre attento e tempestivo nell’adempiere ai suoi obblighi, di
sua iniziativa e quindi senza richieste, proceda sia pur tardivamente alla consegna
della certificazione; pertanto il sostituito, soprattutto se dovrà compilare il
modello UNICO, può
evidenziare che è tutt’altro che infrequente il caso in cui il sostituto di
imposta, non sempre attento e tempestivo nell’adempiere ai suoi obblighi, di
sua iniziativa e quindi senza richieste, proceda sia pur tardivamente alla consegna
della certificazione; pertanto il sostituito, soprattutto se dovrà compilare il
modello UNICO, può
serenamente
attendere per altro tempo, visto che l’appuntamento con la liquidazione delle
imposte è ancora lontano.
attendere per altro tempo, visto che l’appuntamento con la liquidazione delle
imposte è ancora lontano.
Tuttavia, se
si stanno avvicinando i termini di scadenza di tale liquidazione ed il
sostituto non ha ancora fornito la certificazione, è necessario che il
sostituito si attivi e solleciti la consegna, dapprima in maniera informale tramite
telefonata e, in caso di perdurante incuria del sostituto, mediante una
successiva comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R.
si stanno avvicinando i termini di scadenza di tale liquidazione ed il
sostituto non ha ancora fornito la certificazione, è necessario che il
sostituito si attivi e solleciti la consegna, dapprima in maniera informale tramite
telefonata e, in caso di perdurante incuria del sostituto, mediante una
successiva comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R.
Ma cosa
succede se, nonostante le richieste del sostituito, il sostituto continua
imperterrito a non fornire la certificazione?
succede se, nonostante le richieste del sostituito, il sostituto continua
imperterrito a non fornire la certificazione?
In passato
si è dibattuto sugli effetti della mancata consegna della certificazione da
parte del sostituto di imposta. A fronte della tesi dell’Agenzia delle Entrate,
espressa nel Forum di Italia Oggi del 19.05.2007, secondo cui solamente la
certificazione del sostituto costituisce prova di aver subito la ritenuta, si è
al contrario sostenuto che
si è dibattuto sugli effetti della mancata consegna della certificazione da
parte del sostituto di imposta. A fronte della tesi dell’Agenzia delle Entrate,
espressa nel Forum di Italia Oggi del 19.05.2007, secondo cui solamente la
certificazione del sostituto costituisce prova di aver subito la ritenuta, si è
al contrario sostenuto che
in ogni caso
tale certificazione non è necessaria al fine dello scomputo delle ritenute
subite, in quanto l’art. 22 del TUIR prevede lo scomputo delle ritenute ” operate”,
senza che si faccia riferimento a quelle certificate o versate.
tale certificazione non è necessaria al fine dello scomputo delle ritenute
subite, in quanto l’art. 22 del TUIR prevede lo scomputo delle ritenute ” operate”,
senza che si faccia riferimento a quelle certificate o versate.
In tempi più
recenti l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68/E del 19.03.2009, ha
mutato la propria posizione e ha affermato che lo scomputo delle ritenute operate
a lavoratori autonomi e imprenditori è ammesso anche in assenza della
certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, purché il sostituito sia in
grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta. Ciò può avvenire
tramite esibizione congiunta sia della fattura che della documentazione
proveniente da banche o altri intermediari finanziari attraverso le quali si
riesca a dimostrare l’importo del compenso percepito al netto della ritenuta,
così come evidenziato nella fattura.
recenti l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68/E del 19.03.2009, ha
mutato la propria posizione e ha affermato che lo scomputo delle ritenute operate
a lavoratori autonomi e imprenditori è ammesso anche in assenza della
certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, purché il sostituito sia in
grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta. Ciò può avvenire
tramite esibizione congiunta sia della fattura che della documentazione
proveniente da banche o altri intermediari finanziari attraverso le quali si
riesca a dimostrare l’importo del compenso percepito al netto della ritenuta,
così come evidenziato nella fattura.
Quindi il
sostituito deve provare che ha ricevuto un pagamento corrispondente all’importo
della fattura al netto della ritenuta; ciò sarà possibile se l’incasso avviene mediante
l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali: bonifico, Ri.Ba., carta di
credito o di debito, assegno bancario o circolare, R.I.D..
sostituito deve provare che ha ricevuto un pagamento corrispondente all’importo
della fattura al netto della ritenuta; ciò sarà possibile se l’incasso avviene mediante
l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali: bonifico, Ri.Ba., carta di
credito o di debito, assegno bancario o circolare, R.I.D..
Non è
possibile dimostrare di aver subito la ritenuta se si è ricevuto un pagamento
in contanti, in quanto manca la prova certa di aver incassato la somma indicata
nella fattura al netto della ritenuta.
possibile dimostrare di aver subito la ritenuta se si è ricevuto un pagamento
in contanti, in quanto manca la prova certa di aver incassato la somma indicata
nella fattura al netto della ritenuta.
Pertanto, il
sostituito che comunque è in grado di dimostrare che ha subito le ritenute, non
ha bisogno della certificazione del sostituto di imposta per scomputarle.
sostituito che comunque è in grado di dimostrare che ha subito le ritenute, non
ha bisogno della certificazione del sostituto di imposta per scomputarle.
Quindi, alla
luce di ciò, al sostituito conviene comportarsi in modo tale da rendere
superflua la certificazione, e quindi incassare tramite mezzi di pagamento
diversi dal contante.
luce di ciò, al sostituito conviene comportarsi in modo tale da rendere
superflua la certificazione, e quindi incassare tramite mezzi di pagamento
diversi dal contante.