La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il
controllo delle emissioni rientrano tra le prestazioni di servizi alle quali si
applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, e non quella ordinaria del 21%. Se è
stata erroneamente applicata l’aliquota ordinaria, i prestatori dei servizi
potranno recuperare la differenza entro 2 anni dalla data del versamento, a
condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli
utenti, cioè ai consumatori finali.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: REVISIONE OBBLIGATORIA CON IVA AL 10%
06 Marzo / Senza categoria