Con Circolare
1° marzo 2013, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito all’art. 13-ter, D.L. n. 83/2012, che ha
modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità
fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
In
particolare, è stato precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione
nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal
settore economico in cui operano le parti contraenti, e quindi non
riguardano solamente il settore edilizio.
La norma in
questione, inoltre, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un
contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti
economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella
ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione
dell’opera affidatagli dal committente.
Devono
ritenersi escluse invece le tipologie contrattuali diverse dal contratto di
appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d’opera (art. 2222
C.c.), il contratto di trasporto (art. 1678 e seguenti C.c.), il contratto di
subfornitura (Legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell’ambito del
rapporto consortile.