• PER IL TITOLO DI “DOTTORE COMMERCIALISTA” SI DEVE AVER SUPERATO L’ESAME DI STATO

    27 Febbraio / Senza categoria

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 2013

    La sentenza.
    La Sezione A – commercialisti dell’Albo unico è riservata a chi, dopo
    la laurea, ha sostenuto l’esame di Stato, all’esito del tirocinio. Lo ha
    precisato la Suprema Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con la
    sentenza n. 4796/13, pubblicata ieri.

    Il caso.
    Il giudizio ha riguardato un ragioniere commercialista, che a seguito
    del conseguimento della laurea specialistica in Economia ed
    Organizzazione Aziendale ha chiesto, senza successo, prima al competente
    Ordine territoriale e poi al Consiglio Nazionale il riconoscimento del
    titolo di dottore commercialista.

    La distinzione
    .
    In relazione all’unica censura mossa dal ricorrente, gli Ermellini
    hanno premesso che la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2008,
    degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e
    periti commerciali e la creazione, al loro posto, di unico ordine
    territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a
    opera dell’art. 58 del decreto legislativo n. 139 del 2005, non ha
    affatto eliminato la distinzione tra i ragionieri commercialisti e i
    dottori commercialisti né, coerentemente, quella dei requisiti di
    accesso all’una o all’altra categoria.

    Laurea, tirocinio ed esame.
    L’Albo, ancorché unico, è diviso in due Sezioni, denominate
    rispettivamente, Sezione A – commercialisti e Sezione B – Esperti
    contabili e, per l’iscrizione alla Sezione A – commercialisti “è
    necessario – osserva la Corte – non solo il possesso di una laurea
    magistrale in scienza dell’economia o in scienze economiche aziendali,
    oppure altra equipollente, ma il superamento dell’esame di Stato per
    l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
    commercialista”, all’esito del compimento del periodo di tirocinio. È
    vero – prosegue la Corte – “che il quarto comma dell’art. 61 (ndr. del
    D.Lgs. 139/2005), nel regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo
    sistema, ha previsto l’iscrizione di coloro che alla data del 31
    dicembre 2007 fossero inseriti nell’albo dei dottori commercialisti o in
    quello dei ragionieri e periti commerciali, nella Sezione A
    commercialisti dell’Albo, ma gli effetti che il ricorrente pretende
    trarre da tale iscrizione – e cioè la possibilità di avvalersi del
    titolo di dottore commercialista in ragione del conseguimento di un
    titolo di laurea astrattamente abilitante, senza avere sostenuto e
    superato il relativo esame di Stato – sono smentiti dalle disposizioni
    contenute dagli altri commi dell’art. 61 e sono, in ogni caso, distonici
    rispetto al sistema”. In particolare, “è sufficiente considerare che i
    due capoversi successivi della norma transitoria, precisano: a) che
    l’iscrizione avviene con l’indicazione, relativamente a ciascun
    professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell’articolo
    34, tra i quali, è bene rimarcarlo, vi è il titolo professionale e di
    studio posto a base dell’iscrizione (quinto comma); b) che agli iscritti
    nella Sezione A, già iscritti nell’albo dei dottori commercialisti
    spetta il titolo di ‘dottore commercialista’, mentre agli iscritti
    nell’albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di
    ‘ragioniere commercialista’ (sesto comma)”.

    Non basta una laurea.
    Insomma, a giudizio della Suprema Corte, anche nel regime transitorio,
    che ha previsto l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo sia dei dottori
    commercialisti che dei ragionieri e periti commerciali, “resta ferma la
    distinzione tra le due categorie professionali e nulla autorizza a
    ritenere che per avvalersi del titolo di dottore commercialista sia
    necessario e sufficiente il solo conseguimento di una laurea
    magistrale”. Alla luce di tale affermazione di principio, gli Ermellini
    hanno respinto il ricorso.

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