Con Risoluzione
13 febbraio 2013, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le
informazioni e i dati relativi agli immobili oggetto della dichiarazione
di successione possono essere acquisiti d’ufficio da parte
dell’Agenzia del Territorio tramite il servizio telematico di visura catastale
e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali; pertanto, i contribuenti
non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione stessa gli estratti
catastali.
Infatti,
l’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, come modificato dalla Legge n.
183/2011, stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire
d’ufficio tutti i dati e i documenti in possesso delle amministrazioni stesse.
Ciò è stato esteso, a decorrere dal 30 giugno 2012, anche ai dati attestati dai
certificati catastali. Viene pertanto meno l’obbligo previsto dall’art. 30,
D.Lgs. n. 346/1990.
Inoltre,
l’art. 6, Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, al comma 5-bis
ribadisce che le agenzie fiscali possono accedere alle banche dati degli enti
pubblici.