• DICHIARAZIONI SUCCESSORIE CON IMMOBILI SENZA ESTRATTI CATASTALI

    14 Febbraio / Senza categoria

    Con Risoluzione
    13 febbraio 2013, n. 11
    , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le
    informazioni
    e i dati relativi agli immobili oggetto della dichiarazione
    di successione
    possono essere acquisiti d’ufficio da parte
    dell’Agenzia del Territorio tramite il servizio telematico di visura catastale
    e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali; pertanto, i contribuenti
    non sono più tenuti ad allegare
    alla dichiarazione stessa gli estratti
    catastali
    .

    Infatti,
    l’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, come modificato dalla Legge n.
    183/2011, stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire
    d’ufficio tutti i dati e i documenti in possesso delle amministrazioni stesse.
    Ciò è stato esteso, a decorrere dal 30 giugno 2012, anche ai dati attestati dai
    certificati catastali. Viene pertanto meno l’obbligo previsto dall’art. 30,
    D.Lgs. n. 346/1990.

    Inoltre,
    l’art. 6, Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, al comma 5-bis
    ribadisce che le agenzie fiscali possono accedere alle banche dati degli enti
    pubblici.

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