Con Sentenza
11 febbraio 2013, n. 3243, la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di deducibilità
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, che i compensi dei
manager della società sono sindacabili da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
In particolare,
la Suprema Corte ha precisato che “la deducibilità ai sensi
dell’articolo 62 (ora articoli 60 e 95, n.d.r.) del dpr n. 917 del 1986 dei compensi
degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati
alla misura indicata in delibere sociali o contratti, rientrando nei normali
poteri dell’ufficio la verifica dell’attendibilità economica delle
rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione”.