• REDDITI DOMINICALE E AGRARIO RIVALUTATI ANCORA DEL 15%

    21 Dicembre / Senza categoria

    Il Ddl. di stabilità, sul quale, dopo l’approvazione del Senato di
    ieri, oggi anche la Camera voterà la fiducia, nella sostanza appare
    simile alle “classiche” manovre economiche di fine anno, ossia alle
    leggi Finanziarie degli anni precedenti.
    Una novità fiscali del provvedimento riguarda la determinazione dei redditi fondiari.
    Si
    ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del TUIR, sono redditi fondiari i
    redditi concernenti i “terreni” e i “fabbricati”, come risultano dai
    rispettivi catasti (catasto dei terreni e catasto edilizio urbano). Il
    reddito del terreno, poi, si distingue in “reddito dominicale” (parte ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole) e “reddito agrario” (parte imputabile al capitale e al lavoro nell’esercizio delle attività agricole).
    Ebbene, il maxiemendamento sul quale il Senato ha votato la fiducia ha previsto che, per il triennio d’imposta 2013-2015, i redditi “dominicale” e “agrario” sono rivalutati del 15%
    solo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la
    medesima previsione, l’incremento si applica sull’importo risultante
    dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3, comma 50, della L. n.
    662/1996, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell’80% e il reddito agrario del 70%.
    Rivalutazione, quest’ultima, che si applicava, come incremento,
    sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell’art.
    31, comma 1, della L. n. 724/1994, cioè dopo avere rivalutato – a
    decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1995 – il
    reddito dominicale del 55% e il reddito agrario del 45%.
    A prescindere dalla formulazione tecnica dei testi legislativi, piuttosto discutibile, a decorrere dal periodo d’imposta 2013
    il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà incrementato del
    15%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato
    del 15%. Sicché, in un momento in cui si è riaccesa la polemica sul
    consistente gettito dell’IMU sull’agricoltura, all’indomani della
    scadenza per il pagamento del saldo, gli operatori agricoli e le
    rispettive associazioni di categoria avrebbero una ragione in più per
    tornare sul sentiero di “guerra”.
    Qualora invece – così la previsione in commento – i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati (ad esempio set aside),
    siano posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di
    godimento) e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
    agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%.
    Per questi soggetti, dunque, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 il
    reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà incrementato del 5%,
    mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del
    5%.
    L’espressione “posseduti e condotti” lascerebbe intendere che
    il trattamento di favore, consistente nell’applicazione di una minore
    percentuale di rivalutazione, non opererebbe anche per i proprietari (che dichiarano i redditi dominicali) e gli affittuari (che
    dichiarano i redditi agrari) distintamente e separatamente. Ad esempio,
    in caso di concessione in affitto di un terreno agricolo, la minore
    percentuale di rivalutazione pari al 5% sarebbe inapplicabile sia per il
    proprietario, anche se coltivatore diretto o IAP, sia per l’affittuario
    o conduttore. Tuttavia, l’assenza dell’avverbio “direttamente” lascia
    una piccola speranza all’applicazione del 5%, distintamente e separatamente, anche per i proprietari e gli affittuari.
    Occorrerebbe poi chiarire se le rivalutazioni in questione siano applicabili anche ai giovani agricoltori.
    Allo stato dell’arte, infatti, manca una previsione analoga a quella
    del comma 3 dell’art. 14 della L. n. 441/1998, in base alla quale le
    rivalutazioni dei redditi dominicale e agrario, previste dall’art. 31,
    comma 1, della L. n. 724/1994 e dall’art. 3, comma 50, della L. n.
    662/1996, non si applicano per i periodi d’imposta durante i quali i
    terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in
    affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a 5 anni a giovani
    che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.
    Infine,
    la previsione che le nuove rivalutazioni vanno prese in considerazione
    ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi
    dovuti per l’anno 2013.
    Da ultimo, il maxiemendamento,
    nell’abrogare espressamente i commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della
    vigente L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e nel prevedere la perdita di
    efficacia delle relative opzioni esercitate – con effetto dal periodo
    d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 –
    ha sancito la tassazione a bilancio per le società agricole.
    Le società agricole che avevano optato per la determinazione catastale
    del reddito (regime catastale), con scelta valevole fino a revoca, non
    potranno più essere tassate in base al reddito agrario a decorrere dal
    periodo d’imposta 2015. Anche per questa fattispecie, gli acconti dovuti
    per tale periodo d’imposta andranno ricalcolati in base alla novella
    (tassazione a bilancio).

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_404307.aspx

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