• DAL 1° GENNAIO, OBBLIGO DI FATTURAZIONE PER TUTTI I SERVIZI FUORI CAMPO IVA

    21 Dicembre / Senza categoria

    Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art. 1 del DL 216/2012, sono state accorpate nel
    predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in legge
    più spedita. In tale ambito, come detto, si introducono diverse e
    rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle
    quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
    In questa sede, si intende focalizzare l’attenzione sulle novità previste sul versante delle operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
    Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter
    del DPR 633/72, rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE.
    Tale adempimento, tuttavia, era di fatto stato introdotto come una sorta
    di “corollario” dell’ulteriore obbligo di inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
    A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:
    – prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
    – prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
    Evidenziando
    sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in
    cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi
    “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.
    Tale
    attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate,
    poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda
    solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE,
    per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario
    nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che rileva, dunque, non è
    solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto
    territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.

    L’IVA deve essere assolta dal committente UE nel suo Paese

    Esemplificando:
    – servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del
    DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con
    inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di
    fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
    – servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater,
    lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel
    territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale
    Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il
    committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia,
    bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
    Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura,
    poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate
    fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al
    debitore del tributo.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_404312.aspx

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