Con l’approssimarsi del periodo di fine anno, si avvicina anche il termine entro cui, a pena di decadenza, devono essere notificati gli atti impositivi ad opera dell’Amministrazione finanziaria.
Nello
specifico, per gli avvisi di accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP,
l’atto, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, quindi entro il 31 dicembre 2012 vanno notificati gli
accertamenti sull’annualità 2007 (UNICO 2008).
Se
si tratta di omessa dichiarazione, il termine è più lungo, in quanto
coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Perciò, entro fine
anno devono essere notificati gli atti sul periodo d’imposta 2006.
specifico, per gli avvisi di accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP,
l’atto, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, quindi entro il 31 dicembre 2012 vanno notificati gli
accertamenti sull’annualità 2007 (UNICO 2008).
Se
si tratta di omessa dichiarazione, il termine è più lungo, in quanto
coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Perciò, entro fine
anno devono essere notificati gli atti sul periodo d’imposta 2006.
Il
tutto è vero a meno che non sussistano cause di proroga (sulle quali
sarà dedicato un prossimo intervento): basti pensare al caso in cui il
contribuente abbia commesso reati fiscali. In questa ipotesi, i termini
di decadenza sono raddoppiati in merito al periodo d’imposta in cui la
violazione è stata commessa.
Un discorso leggermente diverso va fatto
per le sanzioni: esse, se collegate all’evasione come quelle da
infedele/omessa dichiarazione, devono essere contestate unitamente all’accertamento, per cui, in punto termini, seguono quelli appena illustrati.
tutto è vero a meno che non sussistano cause di proroga (sulle quali
sarà dedicato un prossimo intervento): basti pensare al caso in cui il
contribuente abbia commesso reati fiscali. In questa ipotesi, i termini
di decadenza sono raddoppiati in merito al periodo d’imposta in cui la
violazione è stata commessa.
Un discorso leggermente diverso va fatto
per le sanzioni: esse, se collegate all’evasione come quelle da
infedele/omessa dichiarazione, devono essere contestate unitamente all’accertamento, per cui, in punto termini, seguono quelli appena illustrati.
Invece, per quelle svincolate dall’imposta (caso classico quelle sul modulo RW,
sulla contabilità o sulle omesse comunicazioni), il termine, ai sensi
dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997, coincide con il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Hanno,
pertanto, rilievo le violazioni commesse nel 2007.
sulla contabilità o sulle omesse comunicazioni), il termine, ai sensi
dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997, coincide con il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Hanno,
pertanto, rilievo le violazioni commesse nel 2007.
Anche le
cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini
decadenziali, previsti in questo caso dall’art. 25 del DPR 602/1973.
Occorre distinguere la tipologia di iscrizione a ruolo:
–
se si tratta di liquidazioni automatiche, il termine è il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(entro fine anno decade quindi il 2008, UNICO 2009);
–
se si tratta di controlli formali, il termine è il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(entro fine anno decade quindi il 2007, UNICO 2008);
–
se si tratta di accertamenti definitivi, il termine coincide con il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è diventato
definitivo.
cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini
decadenziali, previsti in questo caso dall’art. 25 del DPR 602/1973.
Occorre distinguere la tipologia di iscrizione a ruolo:
–
se si tratta di liquidazioni automatiche, il termine è il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(entro fine anno decade quindi il 2008, UNICO 2009);
–
se si tratta di controlli formali, il termine è il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(entro fine anno decade quindi il 2007, UNICO 2008);
–
se si tratta di accertamenti definitivi, il termine coincide con il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è diventato
definitivo.
Il 31 dicembre decade il 2006 se ci fu omessa dichiarazione
La
giurisprudenza ha affermato che la presentazione di dichiarazioni
rettificative non incide sui termini di decadenza, in quanto ciò deve
essere sostenuto in via espressa dal Legislatore. Pertanto, i termini
illustrati dovrebbero rimanere fermi anche qualora il contribuente abbia
inviato una dichiarazione integrativa per gli anni passati (si vedano le sentenze della Provinciale di Siracusa 246 e 247 del 2012).
giurisprudenza ha affermato che la presentazione di dichiarazioni
rettificative non incide sui termini di decadenza, in quanto ciò deve
essere sostenuto in via espressa dal Legislatore. Pertanto, i termini
illustrati dovrebbero rimanere fermi anche qualora il contribuente abbia
inviato una dichiarazione integrativa per gli anni passati (si vedano le sentenze della Provinciale di Siracusa 246 e 247 del 2012).
Come
ultima considerazione, è opportuno ribadire che, secondo consolidata
giurisprudenza (si veda, da ultimo, la sentenza 4883 del 2012), la
notifica, per il notificante (quindi Agenzia delle Entrate), si perfeziona quando il plico è consegnato all’agente
notificatore. Per questo motivo, l’atto è tempestivo se, per esempio, è
ricevuto dal contribuente dall’1 gennaio 2013 in poi ma è stato
consegnato all’agente, al più tardi, il 31 dicembre 2012.
ultima considerazione, è opportuno ribadire che, secondo consolidata
giurisprudenza (si veda, da ultimo, la sentenza 4883 del 2012), la
notifica, per il notificante (quindi Agenzia delle Entrate), si perfeziona quando il plico è consegnato all’agente
notificatore. Per questo motivo, l’atto è tempestivo se, per esempio, è
ricevuto dal contribuente dall’1 gennaio 2013 in poi ma è stato
consegnato all’agente, al più tardi, il 31 dicembre 2012.
Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione presentata) | |||
Anno d’imposta | Anno di presentazione della dichiarazione | Termine accertamento ordinario | Termine prorogato dal DL n. 223/2006 (reati) |
2005 | 2006 | 31.12.2010 | 31.12.2014 |
2006 | 2007 | 31.12.2011 | 31.12.2015 |
2007 | 2008 | 31.12.2012 | 31.12.2016 |
2008 | 2009 | 31.12.2013 | 31.12.2017 |
2009 | 2010 | 31.12.2014 | 31.12.2018 |
2010 | 2011 | 31.12.2015 | 31.12.2019 |
2011 | 2012 | 31.12.2016 | 31.12.2020 |
2012 | 2013 | 31.12.2017 | 31.12.2021 |
Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione omessa) | ||||
Anno d’imposta | Anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata | Termine accertamento ordinario | Termine prorogato ai sensi della L. n. 289/2002 | Termine prorogato dal DL n. 223/2006 (reati) |
2000 | 2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 | 31.12.2011 |
2001 | 2002 | 31.12.2007 | 31.12.2009 | 31.12.2012 |
2002 | 2003 | 31.12.2008 | 31.12.2013 | |
2003 | 2004 | 31.12.2009 | 31.12.2014 | |
2004 | 2005 | 31.12.2010 | 31.12.2015 | |
2005 | 2006 | 31.12.2011 | 31.12.2016 | |
2006 | 2007 | 31.12.2012 | 31.12.2017 | |
2007 | 2008 | 31.12.2013 | 31.12.2018 | |
2008 | 2009 | 31.12.2014 | 31.12.2019 | |
2009 | 2010 | 31.12.2015 | 31.12.2020 | |
2010 | 2011 | 31.12.2016 | 31.12.2021 | |
2011 | 2012 | 31.12.2017 | 31.12.2022 | |
2012 | 2013 | 31.12.2018 | 31.12.2023 |
Tabella riepilogativa (cartelle di pagamento) | |||
Periodo d’imposta | Anno in cui è stata presentata la dichiarazione (o in cui l’accertamento è divenuto definitivo) | Termine per la notifica della cartella di pagamento | Tipologia di iscrizione a ruolo |
2003 | 2008 | 31.12.2010 | Accertamento definitivo |
2004 | 2005 | 31.12.2009 | Controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973) |
2007 | 2008 | 31.12.2011 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973) |
2009 | 2010 | 31.12.2013 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973) |
2010 | 2011 | 31.12.2015 | Controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973) |
2011 | 2012 | 31.12.2015 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973) |
2012 | 2013 | 31.12.2016 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973) |