• GLI ACCERTAMENTI SUL 2007 SONO DA NOTIFICARE ENTRO FINE MESE

    17 Dicembre / Senza categoria
    Con l’approssimarsi del periodo di fine anno, si avvicina anche il termine entro cui, a pena di decadenza, devono essere notificati gli atti impositivi ad opera dell’Amministrazione finanziaria.
    Nello
    specifico, per gli avvisi di accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP,
    l’atto, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il 31
    dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione, quindi entro il 31 dicembre 2012 vanno notificati gli
    accertamenti sull’annualità 2007 (UNICO 2008).
    Se
    si tratta di omessa dichiarazione, il termine è più lungo, in quanto
    coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
    la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Perciò, entro fine
    anno devono essere notificati gli atti sul periodo d’imposta 2006.
    Il
    tutto è vero a meno che non sussistano cause di proroga (sulle quali
    sarà dedicato un prossimo intervento): basti pensare al caso in cui il
    contribuente abbia commesso reati fiscali. In questa ipotesi, i termini
    di decadenza sono raddoppiati in merito al periodo d’imposta in cui la
    violazione è stata commessa.
    Un discorso leggermente diverso va fatto
    per le sanzioni: esse, se collegate all’evasione come quelle da
    infedele/omessa dichiarazione, devono essere contestate unitamente all’accertamento, per cui, in punto termini, seguono quelli appena illustrati.
    Invece, per quelle svincolate dall’imposta (caso classico quelle sul modulo RW,
    sulla contabilità o sulle omesse comunicazioni), il termine, ai sensi
    dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997, coincide con il 31 dicembre del
    quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Hanno,
    pertanto, rilievo le violazioni commesse nel 2007.
    Anche le
    cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini
    decadenziali, previsti in questo caso dall’art. 25 del DPR 602/1973.
    Occorre distinguere la tipologia di iscrizione a ruolo:

    se si tratta di liquidazioni automatiche, il termine è il 31 dicembre
    del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
    (entro fine anno decade quindi il 2008, UNICO 2009);

    se si tratta di controlli formali, il termine è il 31 dicembre del
    quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
    (entro fine anno decade quindi il 2007, UNICO 2008);

    se si tratta di accertamenti definitivi, il termine coincide con il 31
    dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è diventato
    definitivo.
    Il 31 dicembre decade il 2006 se ci fu omessa dichiarazione
    La
    giurisprudenza ha affermato che la presentazione di dichiarazioni
    rettificative non incide sui termini di decadenza, in quanto ciò deve
    essere sostenuto in via espressa dal Legislatore. Pertanto, i termini
    illustrati dovrebbero rimanere fermi anche qualora il contribuente abbia
    inviato una dichiarazione integrativa per gli anni passati (si vedano le sentenze della Provinciale di Siracusa 246 e 247 del 2012).
    Come
    ultima considerazione, è opportuno ribadire che, secondo consolidata
    giurisprudenza (si veda, da ultimo, la sentenza 4883 del 2012), la
    notifica, per il notificante (quindi Agenzia delle Entrate), si perfeziona quando il plico è consegnato all’agente
    notificatore. Per questo motivo, l’atto è tempestivo se, per esempio, è
    ricevuto dal contribuente dall’1 gennaio 2013 in poi ma è stato
    consegnato all’agente, al più tardi, il 31 dicembre 2012.

    Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione presentata)
    Anno d’imposta Anno di presentazione della dichiarazione Termine accertamento ordinario Termine prorogato
    dal DL n. 223/2006 (reati)
    2005 2006 31.12.2010 31.12.2014
    2006 2007 31.12.2011 31.12.2015
    2007 2008 31.12.2012 31.12.2016
    2008 2009 31.12.2013 31.12.2017
    2009 2010 31.12.2014 31.12.2018
    2010 2011 31.12.2015 31.12.2019
    2011 2012 31.12.2016 31.12.2020
    2012 2013 31.12.2017 31.12.2021

    Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione omessa)
    Anno d’imposta Anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Termine accertamento ordinario Termine prorogato ai sensi della L. n. 289/2002 Termine prorogato dal DL n. 223/2006 (reati)
    2000 2001 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2011
    2001 2002 31.12.2007 31.12.2009 31.12.2012
    2002 2003 31.12.2008 31.12.2013
    2003 2004 31.12.2009 31.12.2014
    2004 2005 31.12.2010 31.12.2015
    2005 2006 31.12.2011 31.12.2016
    2006 2007 31.12.2012 31.12.2017
    2007 2008 31.12.2013 31.12.2018
    2008 2009 31.12.2014 31.12.2019
    2009 2010 31.12.2015 31.12.2020
    2010 2011 31.12.2016 31.12.2021
    2011 2012 31.12.2017 31.12.2022
    2012 2013 31.12.2018 31.12.2023

    Tabella riepilogativa (cartelle di pagamento)
    Periodo d’imposta Anno in cui è stata presentata la dichiarazione (o in cui l’accertamento è divenuto definitivo) Termine per la notifica della cartella di pagamento Tipologia di iscrizione a ruolo
    2003 2008 31.12.2010 Accertamento definitivo
    2004 2005 31.12.2009 Controllo formale
    (art. 36-ter DPR n. 600/1973)
    2007 2008 31.12.2011 Liquidazione automatica
    (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
    2009 2010 31.12.2013 Liquidazione automatica
    (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
    2010 2011 31.12.2015 Controllo formale
    (art. 36-ter DPR n. 600/1973)
    2011 2012 31.12.2015 Liquidazione automatica
    (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
    2012 2013 31.12.2016 Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
     
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