La Commissione Ministeriale degli Esperti si è riunita ieri per la consueta validazione degli studi di settore in evoluzione per l’esercizio 2012,
dando via libera a 68 studi di settore relativi ai comparti delle
manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Il comunicato stampa diffuso ieri dall’Agenzia delle Entrate informa anche di tre novità in relazione all’applicazione degli studi di settore: la prima è relativa alla territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, la seconda all’utilizzo retroattivo degli studi di settore in sede di accertamento; la terza agli accertamenti da studi di settore per le imprese multiattività.
In relazione al primo punto, il comunicato stampa ci informa che gli esperti hanno dato il via libera all’approvazione della “Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari”,
finalizzata a differenziare i proventi immobiliari su base
territoriale. Si tratta di correttivi che impattano dunque sugli studi
di settore UG69U (futuro VG69U), relativo alle società di costruzione, e
UG40U (futuro VG40U), attività di locazione e compravendita
immobiliare.
Sull’argomento va prima di tutto segnalato che tale
approvazione non costituisce, in realtà, una novità. I citati studi di
settore, infatti, già prevedevano una correzione territoriale fondata
sul “livello delle quotazioni immobiliari”. Le note metodologiche
relative agli studi in vigore per il periodo di imposta 2011 già
riportano un riferimento alla “territorialità del livello delle
quotazioni immobiliari”, riferendo che la funzione di ricavo veniva
influenzata dalla posizione dell’immobile locato o ceduto. Di più,
l’allegato 3 alle note metodologiche per l’anno 2011 descrive
dettagliatamente come i correttivi territoriali per quotazioni
immobiliari erano stati calcolati.
Quest’ultimo documento ci
informa che i dati sui quali erano costruiti questi speciali correttivi
territoriali sono costituiti dalle banche dati dell’Osservatorio sul
Mercato Immobiliare (OMI). Per
gli studi di settore dell’anno 2011, gli indicatori OMI utilizzati erano
riferiti all’anno 2007. Questo elemento esponeva gli studi di settore
applicati fino all’anno passato un ad evidente rischio di obsolescenza:
l’applicazione di indicatori di valore immobiliare pre-crisi ad un anno
di piena di crisi del settore immobiliare sembrava, infatti, poco
coerente. Resta da scoprire sulla base delle quotazioni OMI di quale
anno sono stati costruiti i correttivi territoriali che saranno
applicati al periodo di imposta 2012.
Ma andando oltre questo aspetto, occorre sottolineare come non possa non considerarsi eccessivamente ottimistico l’obiettivo di stimare puntualmente i
ricavi di natura immobiliare sulla base delle quotazioni OMI. Sebbene
si comprenda l’obiettivo di adattare e migliorare gli studi di settore
alle specifiche realtà territoriali, è evidente che una realtà variegata
e complessa come quella immobiliare non potrà mai essere colta nella
sua interezza da alcun correttivo. E difficilmente la base dati OMI, sia
pur aggiornata, potrà fare eccezione al riguardo.
Il
secondo punto in discussione in sede di Commissione ha riguardato
l’inutilizzabilità degli studi di settore evoluti per il periodo di
imposta 2012 (poiché costruiti su base 2010, anno di crisi) in maniera retroattiva in
sede di accertamento. Come noto, una delle difese possibili in sede di
accertamento da studi di settore sta nella possibilità di verifica della
congruità sulla base dello studio evoluto.
La Commissione ha condiviso, quindi, di precludere la possibilità di
utilizzare gli studi evoluti nel 2012 come controprova su accertamenti
di anni precedenti. L’idea è che la stima dei ricavi degli anni 2008 e
2009 non possa trarsi dagli studi del 2012 in quanto fondati sui dati
del 2010, anno di crisi. Resta però da chiarire se la stima dei ricavi
del 2008 (anno di inizio della crisi finanziaria) e del 2009 (anno di
piena crisi) possa essere meglio definita dai correttivi anticrisi degli
anni in questione piuttosto che dagli studi costruiti sull’anno 2010,
periodo per il quale la crisi era lungi dall’essere terminata. Rimane,
quindi, qualche dubbio riguardo alla ratio di quanto stabilito dalla Commissione.
Infine, il terzo punto ha riguardato gli accertamenti su imprese multiattività:
gli esperti hanno proposto che venga confermata, a regime,
l’impossibilità di accertare con gli studi di settore i soggetti
multiattività per i quali la somma delle attività secondarie supera il 30% del fatturato. Si auspica che tale proposta trovi presto conferma ufficiale.