Nello Studio n. 103-2012/T,
il Notariato si sofferma ad esaminare gli aspetti fiscali legati
all’applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro agli atti di
assegnazione di beni immobili ai soci persone fisiche.
In primo luogo, lo Studio ricorda che, dal punto di vista IVA, l’assegnazione di beni ai soci, ai sensi dell’art. 2, comma 2 n. 6) del DPR 633/72 costituisce operazione imponibile IVA regolata con emissione di autofattura da parte della società. In breve, il legislatore IVA considera l’assegnazione ai soci come una cessione a titolo oneroso,
sia ove venga operata da società di persone che da società di capitali e
qualunque sia l’oggetto della società ed il titolo in relazione al
quale l’assegnazione viene operata. Pertanto, i relatori dello Studio,
facendo applicazione della disciplina IVA delle cessioni immobiliari,
rilevano che le assegnazioni di immobili ai soci possono risultare imponibili ad IVA, esenti da IVA o escluse
da IVA (ed assoggettate ad imposta di registro). Infine, lo Studio
esamina separatamente l’ipotesi delle assegnazioni di beni rispetto ai
quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’IVA all’atto dell’acquisto.
Per
quanto concerne le assegnazioni di immobili “soggette ad IVA”, si
tratta delle assegnazioni aventi ad oggetto immobili che, ai sensi
dell’art. 10, comma 1 n. 8-bis e 8-ter del
DPR 633/72 non risultano esenti. A seguito dell’entrata in vigore del
DL 83/2012, risultano imponibili (per obbligo) le assegnazioni di immobili abitativi e strumentali operate dall’impresa di costruzione/ristrutturazione entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, mentre sono imponibili per opzione le assegnazioni di immobili abitativi e strumentali operate (dal 26 giugno 2012) oltre 5 anni dopo l’ultimazione
della costruzione o dell’intervento di ristrutturazione, dall’impresa
di costruzione o ristrutturazione. Inoltre, sono imponibili per opzione
anche le assegnazioni di immobili strumentali operate da soggetti
diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione.
Le
assegnazioni di immobili abitativi imponibili IVA scontano l’imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Invece,
le assegnazioni di immobili strumentali imponibili IVA scontano l’imposta di registro fissa (in ossequio al principio di alternatività IVA-registro), ma le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 4% totale. L’aliquota IVA applicabile a tali assegnazioni dipende dalla tipologia di bene assegnato.
Per quanto concerne le assegnazioni esenti da IVA, si tratta di quelle operazioni che risultano esenti ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 8-bis, 8-ter e 27 quinquies del DPR 633/72. In particolare, risultano esenti da IVA le assegnazioni (operate dal 26 giugno 2012):
– di immobili abitativi,
operate da soggetti diversi dall’impresa di costruzione e
ristrutturazione, ovvero operate da tali imprese oltre 5 anni senza
opzione per l’imponibilità;
– di immobili strumentali,
operate da soggetti IVA senza esprimere l’opzione per l’imponibilità
(ad eccezione delle assegnazioni operate dall’impresa di costruzione
entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori);
– di beni acquistati dalla società senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2.
Proseguendo nell’elencazione, il Notariato ricorda che sono escluse da IVA
le assegnazioni di beni che, a norma dell’art. 2, comma 3 del DPR
633/72 non rientrano nel campo di applicazione del tributo, come, ad
esempio, le assegnazioni di terreni agricoli, che sono fuori campo IVA e soggette ad imposta di registro proporzionale.
Infine, il Notariato si sofferma sulle assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’IVA all’atto di acquisto. Infatti, lo Studio ricorda che tali assegnazioni sono considerate fuori campo IVA dall’Amministrazione finanziaria (cfr. le ris. 28/98, 194/2002 e 191/2009). Assimilando le assegnazioni ad un’ipotesi di autoconsumo esterno,
l’Amministrazione applica loro l’art. 5, comma 6 della VI direttiva
CEE, secondo il quale il prelievo di un bene dalla propria impresa e la
destinazione al proprio uso privato costituisce cessione a titolo
oneroso (rilevante ai fini IVA) solo se detto bene e gli elementi che lo compongono hanno consentito la deduzione totale o parziale dell’IVA.
Pertanto, secondo tale tesi, le assegnazioni sono imponibili solo se
l’assegnante abbia detratto integralmente o parzialmente l’IVA
sull’acquisto.
Il Notariato, tuttavia, rileva che vi sono anche
tesi contrarie a tale impostazione, che, optando per l’interpretazione
letterale dell’art. 2, comma 2 del DPR 633/72, ritengono che anche tali assegnazioni siano assoggettate ad IVA.
Infatti, a differenza di quanto avviene per l’autoconsumo, il n. 6
dell’art. 2, comma 2 del DPR 633/72 non prevede specifiche eccezioni per
l’assimilazione alle cessioni immobiliari, sicché si dovrebbe
concludere che le assegnazioni rientrino nel campo di applicazione
dell’IVA anche ove all’acquisto non vi sia stata detrazione.
INDIRETTE CON DUBBI NELL’ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI
07 Dicembre / Senza categoria