Lo Studio n. 41-2012/I ,
recentemente reso disponibile sul sito del Consiglio Nazionale del
Notariato assieme ad altri tre relativi a comunione legale dei beni e
diritti reali limitati, atti di destinazione e riforma del procedimento
di formazione dell’inventario, illustra la normativa in tema di società tra professionisti, alla luce degli ultimi interventi normativi.
In particolare, con l’art. 10, commi 3-11, della L. 183/2011 – così come modificato dall’art. 9-bis
del DL 1/2012 (conv. in L. 27/2012) – è stata espressamente prevista la
possibilità di costituire “società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.
Viene,
dunque, definitivamente introdotta nel nostro ordinamento la figura
della “società tra professionisti”, con possibilità di organizzare la
stessa come società di persone, di capitali o cooperativa
– in tal caso, il numero minimo di soci non può essere inferiore a tre –
e con l’eventualità di partecipazione anche di soci non professionisti
(soci investitori).
L’art. 10, comma 10, della L. 183/2011 demanda, però, allo strumento regolamentare la disciplina attuativa di determinati aspetti di dettaglio delle nuove società tra professionisti.
Ai
sensi di tale disposizione, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
della L. 183/2011 in Gazzetta Ufficiale (14 novembre 2011), il Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico,
avrebbe dovuto emanare un regolamento allo scopo di disciplinare le
seguenti materie: art. 10, comma 4, lett. c), della L. 183/2011, sulle modalità di esecuzione dell’incarico professionale; art. 10, comma 6, della L. 183/2011, sul regime di incompatibilità; art. 10, comma 7, della L. 183/2011, sul regime disciplinare.
Allo
stato attuale il regolamento, sul quale si è espresso con giudizio
positivo ma con alcune osservazioni il Consiglio di Stato (parere 5
luglio 2012 n. 4832), non risulta ancora emanato.
Ebbene,
il Consiglio Nazionale del Notariato, seguendo una posizione già
espressa negli ultimi mesi dagli operatori del settore, ha chiarito l’inapplicabilità della normativa recentemente introdotta sulla società tra professionisti a causa proprio dell’assenza delle disposizioni attuative.
Nello
specifico, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, “benché la
disciplina rinvii ad una norma secondaria, va comunque evidenziato come
le parti «mancanti» della disciplina siano di tale rilievo da indurre ad
una conclusione di segno negativo”.
Incidono, in particolare, sull’attività della società, con la conseguente impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, l’incompleta definizione delle modalità di assunzione dell’incarico e la mancanza dei relativi criteri.
Manca,
poi, la disciplina relativa all’iscrizione all’Ordine, che viene a
rappresentare condizione per l’assunzione degli incarichi professionali
da parte della società. “Il che, ancora una volta – sottolinea il
Consiglio Nazionale del Notariato – si traduce nell’impossibilità
attuale di svolgere la propria attività e di conseguire l’oggetto
sociale”.
In
tal senso si pone anche la massima QA1 del Comitato Triveneto dei
Notai, secondo cui non è ammissibile formare un atto costitutivo di
“società tra professionisti” conforme al modello legale fino a quando
non sarà emanato il regolamento interministeriale. Ciò in quanto, “ai
sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 10 della L. n. 183/2011, l’atto
costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le
modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito
alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la
prestazione professionale richiesta. La disciplina statutaria sul punto
non è però rimessa alla discrezionalità dei soci
ma deve essere conformata a quanto sarà disciplinato dal regolamento
interministeriale previsto dal successivo comma 10 del medesimo art. 10
della L. n. 183/2011”.
Altra questione trattata dai Notai è quella
relativa al significato della previsione secondo cui restano salve le
associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 10,
comma 9, della L. 183/2011).
Nello studio in commento, viene sostenuta la legittimità dello schema dello studio professionale associato, che verrebbe a rappresentare un minus
rispetto alla figura oggi introdotta “e la cui salvezza è comunque
prevista dal medesimo comma 9, proprio in funzione dell’intervenuta
abrogazione della L. 23 novembre 1939 n. 1815 disposta nel successivo
comma 11”.
Rappresentano, poi, lex specialis, non abrogate dalla L. 183/2011, le disposizioni sui modelli di settore (quale quello della società tra avvocati).