Parte oggi il nuovo regime dell’IVA per cassa. Con la circolare n. 44/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito numerosi aspetti relativi alla concreta applicazione del nuovo regime, di cui all’art. 32-bis
del DL n. 83/2012, attuato con decreto dell’11 ottobre, le cui modalità
per l’esercizio dell’opzione sono state precisate con il provvedimento
direttoriale del 21 novembre scorso.
Il chiarimento “centrale”
contenuto nel documento di prassi è la conferma che l’opzione,
effettuata dal soggetto passivo con volume d’affari non superiore a 2
milioni di euro, si riversa necessariamente su tutte le operazioni attive e passive effettuate
dal medesimo, con conseguente creazione di una vera e propria
contabilità di cassa necessaria per l’individuazione del corretto
periodo di liquidazione sia dell’imposta a debito, sia di quella a
credito.
In tale ambito “attrattivo” di tutte le operazioni effettuate e ricevute nel cash accounting, si deve comunque tener conto di numerose operazioni per le quali il regime in questione non è applicabile,
descritte compiutamente anche dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n.
44, le quali, tuttavia, non hanno alcun riflesso sulla detrazione dell’IVA sugli acquisti,
che rimane comunque differita “anche in presenza di operazioni attive
che non possono usufruire dell’Iva per cassa, qualora quest’ultime e i
relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi
dell’articolo 36 del DPR n. 633 del 1972”.
In relazione alle operazioni escluse, assumono particolare rilievo, a parere di chi scrive, quelle effettuate in regime di “reverse charge”
(o inversione contabile), per le quali, come precisato nella circolare
n. 44, “il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il
differimento dell’esigibilità dell’imposta, in quanto il soggetto tenuto
al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o
il servizio”. In un successivo passaggio, l’Agenzia esclude dall’IVA per cassa anche alcune operazioni passive,
tra le quali rientrano anche “gli acquisti di beni o servizi soggetti
all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione
contabile”. La ratio dell’esclusione è evidente, poiché per tali operazioni non avviene di fatto l’esborso finanziario
del tributo nei passaggi tra cedente/prestatore e
cessionario/committente, essendo assolto il tributo con una “partita di
giro” ad opera di tale ultimo soggetto tramite integrazione e
annotazione del documento sia nel registro delle fatture emesse, sia nel
registro degli acquisti.
Su tale aspetto, nascono alcune
considerazioni che devono essere tenute in considerazione da parte dei
soggetti che intendono optare per l’IVA per cassa (e che non abbiano
separato le attività ex art. 36 del DPR 633/72).
In primo luogo, per i soggetti passivi che effettuano numerose operazioni attive in regime di inversione contabile (si pensi, ad esempio, ai subappaltatori che svolgono prestazioni di servizi nel settore edile, ovvero alle imprese immobiliari che cedono immobili abitativi e strumentali con applicazione del reverse charge,
notevolmente ampliato a partire dal 26 giugno 2012 a seguito delle
modifiche introdotte dal DL n. 83/2012 all’art. 17, comma 6, lett. a-bis), è evidente che l’opzione potrebbe divenire penalizzante,
sotto il profilo finanziario, atteso che, a fronte del mancato
differimento del debito (operazioni attive “senza IVA” esposta), si
realizza comunque un generale obbligo di rinvio del momento in cui
l’imposta sugli acquisti è detraibile, che resta in ogni caso vincolato
al momento del pagamento del corrispettivo.
Specularmente, l’opzione per il regime IVA per cassa potrebbe risultare più vantaggioso per i soggetti che, sul fronte attivo, effettuano operazioni “ordinarie” esercitando la rivalsa dell’IVA nei modi ordinari,
ma sul fronte degli acquisti effettuano numerose operazioni cui si
rende applicabile il regime dell’inversione contabile. Tale ultima
condizione si potrebbe realizzare, ad esempio, per gli appaltatori nel settore edile, i quali ricevono dai subappaltatori fatture in reverse charge
(escluse dall’IVA per cassa) ed emettono fatture ai propri committenti
con applicazione dell’imposta nei modi ordinari, potendo differire il
debito IVA al futuro momento di effettivo incasso dello stesso.