Dal 1° gennaio 2013 aumentano di 180 euro
le detrazioni IRPEF per i figli a carico. È quanto contenuto
nell’emendamento fiscale dei relatori al disegno di legge di stabilità,
in sostituzione della riduzione di un punto percentuale delle prime due
aliquote IRPEF e della “manovra” sugli oneri deducibili e detraibili che
era prevista dal testo originario del provvedimento.
Mediante alcune modifiche all’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR, viene quindi aumentata da 800 a 980 euro la detrazione d’imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione d’imposta “sale” da 900 a 1.080 euro in relazione a ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Resta fermo il previsto incremento di 220 euro per ogni figlio a carico portatore di handicap ai
sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104; in tal caso,
pertanto, le “nuove” detrazioni diventano di 1.200 euro, se il figlio ha
un’età pari o superiore a tre anni, ovvero di 1.300 euro se ha un’età
inferiore a tre anni.
I suddetti importi delle detrazioni sono però “teorici”, in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico. Ai fini in esame, si ricorda che nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” e l’agevolazione ACE utilizzata.
Ad esempio, un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF di 30.000 euro, vedrà “salire” la propria detrazione da 615,79 a 738,95 euro; qualora il reddito fosse di 70.000 euro, la detrazione passa invece da 236,84 a 284,21 euro.
Considerando invece due figli a carico, con due e cinque anni di età, non portatori di handicap, si avrà che:
– con un reddito di 30.000 euro, le detrazioni spettanti aumentano da 1.236,36 a 1.498,18 euro;
– con un reddito di 70.000 euro, le detrazioni passano invece da 618,18 a 749,09 euro.
Resta fermo che, qualora il figlio non risulti a carico per l’intero anno, la detrazione va parametrata ai mesi in cui risulta a carico.
Nulla
cambia, inoltre, in relazione alle condizioni previste per poter
usufruire delle detrazioni. È infatti sufficiente che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), a prescindere
dalla sua età, dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio
gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a
carico può anche risiedere all’estero).
Come regola generale, il suddetto limite di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria,
con esclusione quindi dei redditi esenti, dei redditi soggetti a
tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva; anche in tale caso, bisogna però tenere conto dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.
Confermate anche tutte le attuali regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico.
In particolare, in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50%
tra gli stessi, salva la possibilità di attribuirla interamente al
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
tale “trasferimento” può essere opportuno nel caso di un genitore con un
reddito basso, che potrebbe avere un’IRPEF lorda non sufficiente ad
“assorbire” la propria quota di detrazione, ma comporta comunque la
perdita, a livello familiare, di una parte della detrazione
effettivamente spettante, in quanto l’intera detrazione “teorica” per
ogni figlio viene parametrata al maggior reddito dell’altro genitore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario,
salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della
detrazione nella misura del 50% ovvero attribuisca l’intera detrazione
al genitore che ha il reddito più elevato.
Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del
50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al
genitore che ha il reddito più elevato.
Infine, si segnala che nessun incremento è invece previsto per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro, prevista a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico.
DAL 2013 PIU’ “PESANTI” LE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
14 Novembre / Senza categoria