Con la Circolare
9 novembre 2012, n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i titolari
di partita IVA sono esonerati dall’obbligo di tenuta della scheda
carburante se utilizzano per l’acquisto esclusivamente carte di credito,
di debito o prepagate. La scheda carburante è invece imprescindibile
per chi paga anche, o solo, in contanti.
Perché sia
garantita la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi, il mezzo
elettronico di pagamento deve essere:
– rilasciato da un operatore finanziario residente o con stabile
organizzazione in Italia soggetto all’obbligo di comunicazione
all’anagrafe tributaria;
– intestato al soggetto che esercita
l’attività economica.