Semaforo verde anche per la presentazione della prima dichiarazione IMU, prevista entro il nuovo termine del 4 febbraio 2013,
essendo domenica il giorno 3. La nuova scadenza deriva dalla
combinazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 30
ottobre 2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha approvato il modello e le istruzioni per la sua compilazione, con il
maxi-emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 174/2012
(“decreto enti locali”).
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U.
n. 258 del 5 novembre 2012 e il maxi-emendamento ha previsto
l’applicazione del rispetto del termine di 90 giorni decorrente
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto.
La novella, se così sarà, dà valore alla previsione del comma 2
dell’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
in forza della quale “in ogni caso” le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza
sia fissata prima del sessantesimo giorno “dalla
data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti”. Concedendo ai contribuenti
interessati, quindi, maggiore respiro. Come si ricorderà, infatti,
secondo la versione originaria dell’art. 13, comma 12-ter,
del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), i soggetti
passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni
dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La
stessa norma, oltre a questa regola generale, aveva stabilito anche
che, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo
domenica il 30 settembre). L’art. 9, comma 3, lettera b), del citato DL
n. 174/2012, nel modificare quest’ultima scadenza, ha fissato al 30 novembre 2012 il
termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU. Ora però,
con il suddetto maxi-emendamento, la nuova scadenza è il 4 febbraio 2013,
essendo domenica il giorno 3, cioè 90 giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012, avvenuta
il 5 novembre 2012.
Tornando ai casi per i quali è previsto
l’obbligo dichiarativo, le istruzioni ministeriali al paragrafo 1.6
hanno illustrato una fattispecie davvero singolare che, come tale,
merita di essere rimarcata. Tale fattispecie è correlata alla mancata
conferma dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del
DLgs. n. 504/1992, in virtù del quale l’ICI è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie “insiste interamente o prevalentemente” sul territorio del Comune stesso (cfr. R.M. n. 53/E del 9 aprile 1996).
Procediamo con ordine. La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive,
a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi
dichiarati cui consegua un differente ammontare dell’IMU dovuta.
Tuttavia, per espressa disposizione dello stesso comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (decreto Monti), restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU siano rimasti invariati rispetto
a quelli indicati nella dichiarazione ICI. In buona sostanza, la
dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui l’immobile è oggetto di riduzione o il Comune competente non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Le
istruzioni ricordano, poi, che la dichiarazione, che va inoltrata al
Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, deve essere
presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della
banca dati catastale. Se gli immobili si trovano in più Comuni, il
contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni
competenti (soggetti attivi). Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune. Ma non è tutto. In caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l’imposta ai due Comuni in proporzione alla
superficie sul cui territorio insiste l’abitazione, tenendo conto delle
aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale
abitazione (nonostante la stessa abbia una rendita catastale unitaria e
inscindibile).
Inoltre, proseguono le istruzioni, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica,
specificando nelle “Annotazioni” del modello che si tratta di “Immobile
destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su
territori di Comuni diversi”. Si tratta di una norma contemplata nella
disciplina dell’IMU che, secondo gli estensori, è il fiore all’occhiello
del “Federalismo Fiscale Municipale”. Chiare le complicazioni per gli
immobili il cui valore imponibile è ottenuto sulla base del criterio contabile (cfr.
DM 5 aprile 2012), stante l’inscindibilità dei costi di acquisizione e
incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente
determinato.