• LA NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

    02 Novembre / Senza categoria
    AMBITO FISCALE
    L’art.
    13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha
    ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale
    tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta
    nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
    Per
    effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in
    solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:
    • delle
    ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
    • dell’IVA
    dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
    del rapporto di subappalto.
    Sono
    inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.
           
    AMBITO DI APPLICAZIONE
     Le
    nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del
    committente si applicano in relazione
    ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:
    • dai
    soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti
    ai fini IVA;
    • dai
    soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
    • dallo
    Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
    Sono
    invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni
    appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
            DECORRENZA
    In
    relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha
    chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 .
    Inoltre
    poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di
    natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi
    di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate
    nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a
    partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
    Pertanto,
    la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve
    essere richiesta e verificata
    solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto
    stipulati a partire dal 12.8.2012.
           RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE
    La
    responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario
    delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si
    applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
    Rispetto
    alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più
    previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due
    anni dalla cessazione dell’appalto
    .
    Tale
    responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, prima del
    pagamento del corrispettivo al subappaltatore che i versamenti delle ritenute
    fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati
    correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa
    documentazione
    .
    L’appaltatore
    può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
    predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità
    dei suddetti versamenti.
    Gli
    atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di
    decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
    solido.
           OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
    Per
    effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter viene stabilito che il
    committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore
    previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che
    i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
    e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore
    stesso e dagli eventuali subappaltatori.
    Il
    committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione
    della predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la
    regolarità dei suddetti versamenti.
           SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE
    Il
    committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a
    200.000,00 euro se:
    • non
    ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del
    corrispettivo;
    • i
    versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
    dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal
    subappaltatore.
    Pertanto,
    per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un
    vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con
    l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una
    specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha
    provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i
    necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali
    risultino poi irregolari.
    DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL’APPALTATORE E DAI
    SUBAPPALTATORI
     L’attestazione
    dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere
    rilasciata attraverso un’asseverazione:
    • di
    un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
    contabili o dei consulenti del lavoro;
    • del
    responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
    ovvero
    • in
    alternativa mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/
    subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in
    esame (autocertificazione).
     Secondo
    quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione
    sostitutiva deve:
    indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle
    fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata
    , specificando
    se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se
    in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime
    dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
    indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui
    redditi di lavoro dipendente sono state versate
    , mediante
    scomputo totale o parziale;
    riportare gli estremi del modello F24
    con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente
    o parzialmente, sono stati effettuati;
    contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate
    includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto

    per il quale la dichiarazione viene resa.
     Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può
    comportare responsabilità anche penale.

    AMBITO CONTRIBUTIVO

    Oltre
    agli adempimenti di cui sopra, si ricorda che rimane in vigore anche la
    precedente normativa relativa alla responsabilità solidale in ambito
    contributivo, e che di seguito si riepilogano.
    L’art.
    35 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 prevede una responsabilità
    solidale tra l’appaltatore e il subappaltatore “….per le ritenute fiscali sui
    redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi
    obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
    dipendenti” a cui è tenuto il subappaltare.
    L’art.21
    c.28 del DL 5/2012 ha ora previsto che “in caso di appalto di opere o sevizi il
    committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
    eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
    dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese
    le quote di trattamento di fine rapporto, (e non come si temeva l’intero
    ammontare del TFR dovuto al lavoratore del subappaltatore/appaltatore) nonché i
    contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
    contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
    di cui risponde solo il responsabile dell’adempimento”.
    LIMITI
    DELLA RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
    Tale
    responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del
    corrispettivo, la documentazione comprovante il corretto adempimento da parte
    del subappaltare degli obblighi previsti dal comma 28, ovvero:

    la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi che può essere
    rilasciata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” (c.d. DURC)

    la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
    dipendente (modelli F24)

    la regolarità nella corresponsione dei trattamenti retributivi (copia cedolini/bonifici
    bancari/ecc).
  • Lascia un commento