AMBITO FISCALE
L’art.
13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha
ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale
tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta
nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha
ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale
tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta
nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
Per
effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in
solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:
effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in
solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:
• delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA
dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
del rapporto di subappalto.
dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
del rapporto di subappalto.
Sono
inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.
inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le
nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del
committente si applicano in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:
nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del
committente si applicano in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:
• dai
soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti
ai fini IVA;
soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti
ai fini IVA;
• dai
soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
• dallo
Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Sono
invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni
appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni
appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
DECORRENZA
In
relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 .
relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 .
Inoltre
poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di
natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a
partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di
natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a
partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
Pertanto,
la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve
essere richiesta e verificata
solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto
stipulati a partire dal 12.8.2012.
la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve
essere richiesta e verificata
solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto
stipulati a partire dal 12.8.2012.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE
La
responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si
applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si
applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Rispetto
alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più
previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due
anni dalla cessazione dell’appalto.
alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più
previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due
anni dalla cessazione dell’appalto.
Tale
responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore che i versamenti delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa
documentazione.
responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore che i versamenti delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa
documentazione.
L’appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità
dei suddetti versamenti.
può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità
dei suddetti versamenti.
Gli
atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di
decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
solido.
atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di
decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
solido.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Per
effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter viene stabilito che il
committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che
i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore
stesso e dagli eventuali subappaltatori.
effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter viene stabilito che il
committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che
i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore
stesso e dagli eventuali subappaltatori.
Il
committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione
della predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la
regolarità dei suddetti versamenti.
committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione
della predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la
regolarità dei suddetti versamenti.
SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE
Il
committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a
200.000,00 euro se:
committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a
200.000,00 euro se:
• non
ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del
corrispettivo;
ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del
corrispettivo;
• i
versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal
subappaltatore.
versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal
subappaltatore.
Pertanto,
per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un
vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con
l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una
specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha
provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i
necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali
risultino poi irregolari.
per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un
vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con
l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una
specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha
provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i
necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali
risultino poi irregolari.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL’APPALTATORE E DAI
SUBAPPALTATORI
L’attestazione
dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere
rilasciata attraverso un’asseverazione:
dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere
rilasciata attraverso un’asseverazione:
• di
un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o dei consulenti del lavoro;
un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o dei consulenti del lavoro;
• del
responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
ovvero
• in
alternativa mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/
subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in
esame (autocertificazione).
alternativa mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/
subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in
esame (autocertificazione).
Secondo
quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione
sostitutiva deve:
quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione
sostitutiva deve:
• indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle
fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando
se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se
in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime
dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando
se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se
in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime
dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
• indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
• riportare gli estremi del modello F24
con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente
o parzialmente, sono stati effettuati;
con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente
o parzialmente, sono stati effettuati;
• contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate
includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto
per il quale la dichiarazione viene resa.
includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto
per il quale la dichiarazione viene resa.
Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può
comportare responsabilità anche penale.
comportare responsabilità anche penale.
AMBITO CONTRIBUTIVO
Oltre
agli adempimenti di cui sopra, si ricorda che rimane in vigore anche la
precedente normativa relativa alla responsabilità solidale in ambito
contributivo, e che di seguito si riepilogano.
agli adempimenti di cui sopra, si ricorda che rimane in vigore anche la
precedente normativa relativa alla responsabilità solidale in ambito
contributivo, e che di seguito si riepilogano.
L’art.
35 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 prevede una responsabilità
solidale tra l’appaltatore e il subappaltatore “….per le ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti” a cui è tenuto il subappaltare.
35 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 prevede una responsabilità
solidale tra l’appaltatore e il subappaltatore “….per le ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti” a cui è tenuto il subappaltare.
L’art.21
c.28 del DL 5/2012 ha ora previsto che “in caso di appalto di opere o sevizi il
committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, (e non come si temeva l’intero
ammontare del TFR dovuto al lavoratore del subappaltatore/appaltatore) nonché i
contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
di cui risponde solo il responsabile dell’adempimento”.
c.28 del DL 5/2012 ha ora previsto che “in caso di appalto di opere o sevizi il
committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, (e non come si temeva l’intero
ammontare del TFR dovuto al lavoratore del subappaltatore/appaltatore) nonché i
contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
di cui risponde solo il responsabile dell’adempimento”.
LIMITI
DELLA RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
DELLA RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
Tale
responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del
corrispettivo, la documentazione comprovante il corretto adempimento da parte
del subappaltare degli obblighi previsti dal comma 28, ovvero:
responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del
corrispettivo, la documentazione comprovante il corretto adempimento da parte
del subappaltare degli obblighi previsti dal comma 28, ovvero:
–
la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi che può essere
rilasciata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” (c.d. DURC)
la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi che può essere
rilasciata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” (c.d. DURC)
–
la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente (modelli F24)
la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente (modelli F24)
–
la regolarità nella corresponsione dei trattamenti retributivi (copia cedolini/bonifici
bancari/ecc).
la regolarità nella corresponsione dei trattamenti retributivi (copia cedolini/bonifici
bancari/ecc).