Non c’è tregua per il Ddl. di stabilità approvato dal Governo. Il mix
di misure fiscali del provvedimento, in particolare per ciò che
concerne IRPEF e IVA,
non convince la Commissione Finanze della Camera che, ieri, ha
approvato una relazione contenente una serie di osservazioni e di
condizioni per poter riferire favorevolmente.
Innanzitutto, la Commissione evidenzia che le misure di riduzione dell’IRPEF per i primi due scaglioni di reddito risultano formulate in termini a volte eccessivamente drastici e che l’effettiva riduzione dell’imposizione sui singoli contribuenti risulta modesta,
anche perché, alla riduzione delle aliquote, è stata collegata, per
esigenze di copertura finanziaria, una forte riduzione delle possibilità
di detrazione e deduzione di spese e oneri, che introducono, per i
contribuenti con reddito superiore a 15.000 euro, una franchigia di 250 euro alle spese e, per gli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, anche un limite complessivo di 3.000 euro
di detrazioni per ciascun periodo d’imposta, dal quale sono escluse
solo le detrazioni spettanti per le spese sanitarie. Inoltre – si legge
nella relazione – l’impatto congiunturale complessivo di tali misure è difficilmente quantificabile
e la previsione di retroattività, in deroga allo Statuto del
contribuente, delle modifiche ai regimi di detrazione e deduzione
finisce per raddoppiare l’effetto d’inasprimento.
Per la
Commissione, dunque, a tali problematiche si potrebbe ovviare o
ripristinando l’iniziale impostazione di destinare tutte le risorse
disponibili alla sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA, o correggendo le misure sull’IRPEF modulando
meglio la combinazione con gli interventi in materia d’imposta sul
valore aggiunto, ad es. intervenendo solo sull’aliquota relativa al
primo scaglione di reddito, eliminando la retroattività delle
restrizioni per detrazioni e deduzioni, operando un intervento più
selettivo sulle detrazioni attraverso lo strumento della delega che il
Ddl. per la riforma fiscale attribuisce al Governo per la revisione
complessiva delle tax expenditures e affrontando il problema dei contribuenti incapienti.
Sulla base di tali premesse, le condizioni per una delibera a favore del Ddl. di stabilità sono:
– sopprimere le
norme, riguardanti la modifica dei regimi di deducibilità e
detraibilità degli oneri di cui agli artt. 10 e 15 del TUIR che, in
deroga allo Statuto del contribuente, il provvedimento applicherebbe dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, perché tale previsione viola il principio di irretroattività delle norme tributarie e si pone in contrasto con l’esigenza di tutelare l’affidamento e la buona fede del contribuente;
– in relazione all’art. 12, comma 30 del Ddl., che abroga il regime tributario agevolato previsto in favore delle società agricole
dall’arti. 1, commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 e stabilisce che
le opzioni per l’applicazione del predetto regime già esercitate perdano
efficacia dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, ancora in
deroga allo Statuto, si provveda a eliminare la previsione di retroattività che
potrebbe avere gravi effetti su un settore già provato dalla crisi
economica e dalla concorrenza internazionale e sul quale incidono anche
le previsioni recate dal comma 29 sulla rivalutazione dei redditi dominicali e agrario e del valore catastale dei terreni agricoli.
Nella
sua relazione, la Commissione ha poi elencato una serie di
osservazioni, sottolineando, in primo luogo, la necessità di adottare
tutte le misure utili a scongiurare la prospettiva d’incrementare ancora le aliquote IVA, date le conseguenze negative che potrebbero avere sulle già deboli aspettative di ripresa dell’economia italiana.
In
generale, quindi, si rileva la necessità di verificare se l’insieme
delle norme dell’art. 12 del Ddl. è sufficiente ad avviare un processo,
ancorché progressivo, di riduzione della pressione fiscale su redditi da lavoro e attività imprenditoriali.
In
particolare, in ambito IRPEF, secondo la Commissione, le norme relative
alla franchigia di 250 euro e al tetto massimo di 3.000 euro, così come
formulate, rischiano di dar luogo a incertezze sulla loro effettiva applicabilità, rischiando quindi l’emergere di contenziosi.
Oltre, poi, all’opportunità di specificare, almeno in linea di principio, le caratteristiche essenziali dell’agevolazione per l’incremento della produttività del lavoro, si richiede di eliminare l’IVA al 10% per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali
e dai loro consorzi in esecuzione di contratto d’appalto e di
convenzioni, perché potrebbe avere ricadute negative sull’erogazione dei
servizi.
Infine, sulla “Tobin tax”,
la Commissione osserva che si dovrebbe distinguere, a parità di
gettito, l’aliquota d’imposta applicabile alle transazioni relative ad azioni e quella per gli strumenti derivati
e differenziare, nella categoria degli strumenti finanziari derivati,
tra quelli stipulati per finalità solo speculative e quelli il cui uso è
direttamente connesso all’operatività di soggetti imprenditoriali.
LA COMMISSIONE FINANZE BOCCIA I TAGLI SU ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
26 Ottobre / Senza categoria