• LA COMMISSIONE FINANZE BOCCIA I TAGLI SU ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

    26 Ottobre / Senza categoria

    Non c’è tregua per il Ddl. di stabilità approvato dal Governo. Il mix
    di misure fiscali del provvedimento, in particolare per ciò che
    concerne IRPEF e IVA,
    non convince la Commissione Finanze della Camera che, ieri, ha
    approvato una relazione contenente una serie di osservazioni e di
    condizioni per poter riferire favorevolmente.
    Innanzitutto, la Commissione evidenzia che le misure di riduzione dell’IRPEF per i primi due scaglioni di reddito risultano formulate in termini a volte eccessivamente drastici e che l’effettiva riduzione dell’imposizione sui singoli contribuenti risulta modesta,
    anche perché, alla riduzione delle aliquote, è stata collegata, per
    esigenze di copertura finanziaria, una forte riduzione delle possibilità
    di detrazione e deduzione di spese e oneri, che introducono, per i
    contribuenti con reddito superiore a 15.000 euro, una franchigia di 250 euro alle spese e, per gli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, anche un limite complessivo di 3.000 euro
    di detrazioni per ciascun periodo d’imposta, dal quale sono escluse
    solo le detrazioni spettanti per le spese sanitarie. Inoltre – si legge
    nella relazione – l’impatto congiunturale complessivo di tali misure è difficilmente quantificabile
    e la previsione di retroattività, in deroga allo Statuto del
    contribuente, delle modifiche ai regimi di detrazione e deduzione
    finisce per raddoppiare l’effetto d’inasprimento.
    Per la
    Commissione, dunque, a tali problematiche si potrebbe ovviare o
    ripristinando l’iniziale impostazione di destinare tutte le risorse
    disponibili alla sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA, o correggendo le misure sull’IRPEF modulando
    meglio la combinazione con gli interventi in materia d’imposta sul
    valore aggiunto, ad es. intervenendo solo sull’aliquota relativa al
    primo scaglione di reddito, eliminando la retroattività delle
    restrizioni per detrazioni e deduzioni, operando un intervento più
    selettivo sulle detrazioni attraverso lo strumento della delega che il
    Ddl. per la riforma fiscale attribuisce al Governo per la revisione
    complessiva delle tax expenditures e affrontando il problema dei contribuenti incapienti.
    Sulla base di tali premesse, le condizioni per una delibera a favore del Ddl. di stabilità sono:
    – sopprimere le
    norme, riguardanti la modifica dei regimi di deducibilità e
    detraibilità degli oneri di cui agli artt. 10 e 15 del TUIR che, in
    deroga allo Statuto del contribuente, il provvedimento applicherebbe dal
    periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, perché tale previsione viola il principio di irretroattività delle norme tributarie e si pone in contrasto con l’esigenza di tutelare l’affidamento e la buona fede del contribuente;
    – in relazione all’art. 12, comma 30 del Ddl., che abroga il regime tributario agevolato previsto in favore delle società agricole
    dall’arti. 1, commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 e stabilisce che
    le opzioni per l’applicazione del predetto regime già esercitate perdano
    efficacia dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, ancora in
    deroga allo Statuto, si provveda a eliminare la previsione di retroattività che
    potrebbe avere gravi effetti su un settore già provato dalla crisi
    economica e dalla concorrenza internazionale e sul quale incidono anche
    le previsioni recate dal comma 29 sulla rivalutazione dei redditi dominicali e agrario e del valore catastale dei terreni agricoli.
    Nella
    sua relazione, la Commissione ha poi elencato una serie di
    osservazioni, sottolineando, in primo luogo, la necessità di adottare
    tutte le misure utili a scongiurare la prospettiva d’incrementare ancora le aliquote IVA, date le conseguenze negative che potrebbero avere sulle già deboli aspettative di ripresa dell’economia italiana.
    In
    generale, quindi, si rileva la necessità di verificare se l’insieme
    delle norme dell’art. 12 del Ddl. è sufficiente ad avviare un processo,
    ancorché progressivo, di riduzione della pressione fiscale su redditi da lavoro e attività imprenditoriali.
    In
    particolare, in ambito IRPEF, secondo la Commissione, le norme relative
    alla franchigia di 250 euro e al tetto massimo di 3.000 euro, così come
    formulate, rischiano di dar luogo a incertezze sulla loro effettiva applicabilità, rischiando quindi l’emergere di contenziosi.
    Oltre, poi, all’opportunità di specificare, almeno in linea di principio, le caratteristiche essenziali dell’agevolazione per l’incremento della produttività del lavoro, si richiede di eliminare l’IVA al 10% per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali
    e dai loro consorzi in esecuzione di contratto d’appalto e di
    convenzioni, perché potrebbe avere ricadute negative sull’erogazione dei
    servizi.
    Infine, sulla “Tobin tax”,
    la Commissione osserva che si dovrebbe distinguere, a parità di
    gettito, l’aliquota d’imposta applicabile alle transazioni relative ad azioni e quella per gli strumenti derivati
    e differenziare, nella categoria degli strumenti finanziari derivati,
    tra quelli stipulati per finalità solo speculative e quelli il cui uso è
    direttamente connesso all’operatività di soggetti imprenditoriali.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_398989.aspx

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