Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le
imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo
delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di
iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le
imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo
delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di
iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale
saranno invece tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese
competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro
il 31 dicembre 2013.
saranno invece tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese
competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro
il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società,
l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da
parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa
che essa sia integrata.